L’ANAC, con il parere di precontenzioso n. 13, approvato dal Consiglio dell’Autorità il 21 gennaio 2026, intervenendo su una procedura di gara per lavori, ha ribadito che il possesso dell’attestazione di qualificazione in categorie e classifiche adeguate «rappresenta condizione necessaria e sufficiente» ai fini della dimostrazione dei requisiti di partecipazione.
Nel medesimo parere, l’Autorità ha altresì precisato che l’attestazione SOA assolve alla funzione di certificare la capacità tecnico-economica dell’operatore, nonché l’esperienza maturata e la disponibilità di mezzi e attrezzature. Ne consegue che la previsione di ulteriori requisiti si tradurrebbe in una sostanziale duplicazione di verifiche già effettuate in sede di qualificazione, con l’effetto di restringere in modo ingiustificato la platea dei concorrenti.
Già con la delibera n. 430 del 5 novembre 2025, del resto, l’ANAC aveva chiarito che, per le procedure di importo inferiore a 20 milioni di euro, la qualificazione avviene esclusivamente mediante attestazione SOA, non essendo ammissibile la richiesta di ulteriori requisiti quali, ad esempio, fatturati specifici o l’esecuzione di lavori analoghi.