Categorie Super Specializzate (SIOS)

contatta lo studio

Studio Lorenzoni 4 consulting

Categorie Super Specializzate (SIOS)

 

Ai sensi dell’art.107 D.P.R. 207/2010 modificato dal decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24 aprile 2014 (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2014), le categorie “superspecializzate” (SIOS – Strutture Impianti Opere Speciali ) sono state ridotte da 24 a 14 e che secondo il DM n° 248 del 10/11/16 non sono avallabili, sono le seguenti:

– OG11: impianti tecnologici;
– OS2-A: superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di – interesse storico, artistico, archeologico, etnoantropologico;
– OS2-B: beni culturali mobili di interesse archivistico e librario;
– OS4: impianti elettromeccanici trasportatori; 
– OS11: apparecchiature strutturali speciali;
– OS12-A: barriere stradali di sicurezza;
– OS12-B: barriere paramassi, fermaneve e simili;
– OS13: strutture prefabbricate in cemento armato;
– OS14: impianti di smaltimento e recupero di rifiuti;
– OS18-A: componenti strutturali in acciaio;
– OS18-B: componenti per facciate continue;
– OS21: opere strutturali speciali;
– OS25: scavi archeologici;
– OS30: impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi;
– OS32: strutture in legno.

Si ricorda che qualora in un appalto siano presenti oltre alla categoria prevalente anche una o più categorie super-specializzate superiori al 15% dell’importo totale dei lavori, ciascuna di queste categorie non potrà essere subappaltata in misura superiore al 30% del proprio valore. Ne consegue che i soggetti che non siano in grado di realizzare le predette lavorazioni (in quanto non in possesso di attestazione SOA), dovranno necessariamente costituire una A.T.I. di tipo verticale.

Torna in alto

Hai bisogno di informazioni o di una consulenza con i nostri esperti?