Categorie Super Specializzate (SIOS)
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Studio Lorenzoni 4 consulting
Categorie Super Specializzate (SIOS)
Ai sensi dell’art.107 D.P.R. 207/2010 modificato dal decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24 aprile 2014 (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2014), le categorie “superspecializzate” (SIOS – Strutture Impianti Opere Speciali ) sono state ridotte da 24 a 14 e che secondo il DM n° 248 del 10/11/16 non sono avallabili, sono le seguenti:
– OG11: impianti tecnologici;
– OS2-A: superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di – interesse storico, artistico, archeologico, etnoantropologico;
– OS2-B: beni culturali mobili di interesse archivistico e librario;
– OS4: impianti elettromeccanici trasportatori;
– OS11: apparecchiature strutturali speciali;
– OS12-A: barriere stradali di sicurezza;
– OS12-B: barriere paramassi, fermaneve e simili;
– OS13: strutture prefabbricate in cemento armato;
– OS14: impianti di smaltimento e recupero di rifiuti;
– OS18-A: componenti strutturali in acciaio;
– OS18-B: componenti per facciate continue;
– OS21: opere strutturali speciali;
– OS25: scavi archeologici;
– OS30: impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi;
– OS32: strutture in legno.
Si ricorda che qualora in un appalto siano presenti oltre alla categoria prevalente anche una o più categorie super-specializzate superiori al 15% dell’importo totale dei lavori, ciascuna di queste categorie non potrà essere subappaltata in misura superiore al 30% del proprio valore. Ne consegue che i soggetti che non siano in grado di realizzare le predette lavorazioni (in quanto non in possesso di attestazione SOA), dovranno necessariamente costituire una A.T.I. di tipo verticale.