L’attestazione SOA costituisce un requisito abilitante imprescindibile per la partecipazione a procedure di gara per l’affidamento di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro. Tale requisito non deve solo sussistere al momento della presentazione dell’offerta, ma deve essere mantenuto ininterrottamente per tutta la durata della procedura e fino alla completa esecuzione dell’appalto.
Questo principio è stato recentemente confermato dalla sentenza n. 3668/2025 del TAR Campania, che ha preso in esame un caso emblematico di decadenza del requisito SOA dopo l’aggiudicazione e prima della stipula contrattuale.
Il caso esaminato dal TAR Campania
Nel procedimento oggetto di giudizio, un’impresa risultata aggiudicataria provvisoria di un appalto pubblico risultava formalmente in possesso dell’attestazione SOA al momento della gara, come previsto dal Disciplinare. Tuttavia, in una fase successiva – prima della sottoscrizione del contratto – l’impresa ha perso la validità della SOA senza darne comunicazione alla stazione appaltante.
La circostanza è emersa solo a seguito di una verifica sul sistema ANAC, che ha accertato l’assenza della certificazione in corso di validità. In conseguenza di ciò, l’amministrazione ha disposto:
l’annullamento d’ufficio dell’aggiudicazione,
la risoluzione contrattuale,
l’escussione della cauzione definitiva,
e l’interpello del secondo classificato ai fini della nuova aggiudicazione.
Conseguenze giuridiche della perdita del requisito SOA
La decisione del TAR chiarisce in modo inequivocabile che la perdita anche temporanea del requisito di qualificazione comporta l’impossibilità per l’impresa di proseguire nel rapporto contrattuale, con effetti gravi sia dal punto di vista procedurale che economico:
Decadenza dall’aggiudicazione per inadempimento ai requisiti di partecipazione.
Risoluzione anticipata del contratto, anche se formalmente non ancora esecutivo.
Sanzione pecuniaria indiretta mediante escussione della garanzia prestata.
Sostituzione dell’operatore economico tramite interpello della seconda impresa in graduatoria.
Violazione del principio di fiducia e buona fede contrattuale
Particolarmente rilevante, nella motivazione della sentenza, è il richiamo al principio di fiducia e alla buona fede contrattuale. L’omessa comunicazione della perdita del requisito da parte dell’aggiudicatario ha costituito, secondo il TAR, una condotta omissiva e lesiva degli obblighi di correttezza nei rapporti con la pubblica amministrazione.
Tale comportamento ha determinato un pregiudizio diretto per la stazione appaltante, costretta a riattivare la procedura e a gestire i ritardi conseguenti, con potenziale danno economico e organizzativo.
Considerazioni finali
Il caso conferma un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato: la continuità del possesso della SOA è condizione essenziale e non derogabile per la validità della partecipazione e della successiva esecuzione contrattuale.
Le imprese sono quindi chiamate a monitorare costantemente la propria situazione certificativa e a comunicare tempestivamente eventuali variazioni alla stazione appaltante, pena l’esclusione, l’escussione delle garanzie e l’esposizione a responsabilità anche patrimoniali.